12 Gennaio 2022
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La Gazzetta Ufficiale n. 8, 4° serie speciale, del 29 gennaio 2021, contiene il Decreto Direttoriale, della Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che indice, per l’anno 2021, la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Si evidenzia che le prove scritte e teorico pratiche sono previste per i primi giorni di settembre e precisamente il 6 e 7 settembre 2021. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice. Sul punto si rappresenta che, in ragione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, il Consiglio Nazionale di concerto con il Ministero del Lavoro sta promuovendo l’emanazione di una norma che inserisca l’esame di abilitazione per i consulenti del lavoro tra quelli che possono essere oggetto di nuove modalità da disciplinare con decreto Ministeriale, come avvenuto per la sessione 2020/2021 in parte tutt’ora in corso.
Anche per questa sessione, tra i gruppi di materie oggetto della prova orale, è confermato quello relativo all’Ordinamento ed alla Deontologia dei Consulenti del Lavoro. La prova orale, quindi, verterà sulle seguenti materie e gruppi di materie:
Le domande per la partecipazione agli esami dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio del 16 luglio 2021. A tal proposito si segnala che anche quest’anno le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica con l’utilizzo delle credenziali SPID. (art. 4 Gazzetta Ufficiale n. 8 – 4° serie speciale).
Quale elemento di novità si rappresenta che l’art. 4, comma 7, del D.D. indicato in oggetto, recependo una precedente interpretazione dello stesso Ministero del Lavoro in tema di favor partecipationis, prevede che i requisiti prescritti per l’accesso all’esame di stato, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lettera D) del punto 6.2, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto ovvero alla data di presentazione della domanda di ammissione agli esami e, pertanto, in una di tali date, i soggetti interessati dovranno essere in possesso del certificato di compiuta pratica in corso di validità.
Restano invariati i criteri di valutazione dei candidati per la prova orale. Infatti, il comma 4 dell’art. 6 del decreto prevede che sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi nella prova orale, a conferma dell’unicità della prova, così come identificata dalla Legge 12/79, pur essendo composta da più materie o gruppi di materie. Per quanto concerne il pagamento della tassa d’esame di € 49,58, si fa presente che la stessa dovrà essere effettuata tramite il modello F23, Codice Tributo 729T.