Ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dal vigente Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua obbligatoria, siamo a fornire indicazioni in merito.
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha approvato la delibera n. 337/2020 con la quale ha apportato alcune modifiche al Regolamento sulla formazione continua obbligatoria a seguito della grave emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del Covid-19 all’interno del territorio nazionale. Il Consiglio Nazionale fa sapere che l’obbligo formativo relativo al biennio 2019-2020 potrà considerarsi adempiuto nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito almeno 32 crediti formativi complessivi, di cui soltanto 3 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. I crediti formativi potranno essere conseguiti con modalità a distanza, mediante utilizzo della tecnologia e-learning e webinar, anche nella misura del 100%.
Nel caso di Consulenti Ospitanti nel loro studio uno o più praticanti, il non raggiungimento dei crediti minimi nel biennio (32 crediti formativi complessivi, di cui soltanto 3 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico) causerà, da parte del Consiglio Provinciale dell’Ordine l’annullamento della validità del periodo di praticantato.
Come Il Nuovo Regolamento in vigore dal 1^ gennaio 2019, ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) crediti formativi i quali dovranno essere recuperati obbligatoriamente nei primi sei mesi del biennio successivo (art. 6 comma 6) ad esclusione dei crediti deontologici che non è possibile recuperare.
Per i neo iscritti l’obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all’Albo e i crediti sono conseguentemente riproporzionati (art. 6 comma 4).
A tal fine il Consulente del Lavoro previa necessaria registrazione, accedendo alla propria area riservata della piattaforma della formazione telematica, può in qualsiasi momento verificare la propria posizione e prenotare la partecipazione agli eventi formativi, inserire attestati dei corsi riconducibili alle attività formative art. 7 comma 3 e crediti conseguiti con l’utilizzo della tecnologia e-learning art. 10 e allegato 1 del regolamento.
Il Consiglio Provinciale, su richiesta del Consulente del Lavoro interessato può riproporzionare in parte l’obbligo formativo per l’iscritto nei seguenti casi (art.21 comma 1-2-3):
- malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità, compimento settantesimo anno di età, servizio civile, richiamo alle armi, volontariato e periodi di servizio presso la protezione civile, soccorso alpino e speleologico;
- maternità, congedi e diritti relativi alla paternità;
- assistenza alle persone di cui alla legge 104/1992;
- altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive di forza maggiore.
La richiesta deve essere presentata, adeguatamente documentata, entro un termine utile per consentire allo stesso Consiglio di effettuare le opportune valutazioni e, al Consulente, il conseguimento dei crediti riproporzionati nel biennio formativo di riferimento.
Il riproporzionamento è attribuito su richiesta dell’iscritto in via definitiva e senza obbligo di rinnovo nei casi di fatti o patologie irreversibili.
PER NON ARRIVARE IMPREPARATI ALLA PROSSIMA SCADENZA FORMATIVA SIAMO A RICORDARVI IL CORRETTO ITER PROCEDURALE DA SEGUIRE
È operativa dal 1° gennaio 2019 la nuova piattaforma per la formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro. Uno strumento ideato dal CNO e sviluppato dalla Fondazione Studi, per semplificare gli adempimenti legati alla Formazione Continua Obbligatoria degli iscritti all’Ordine e gestire in maniera integrata il procedimento di iscrizione ed accreditamento ad eventi e corsi dei CDL.
Per usufruire delle attività formative e dei relativi adempimenti di formazione continua, i Consulenti del Lavoro dovranno effettuare il login con le proprie credenziali al sito www.consulentidellavoro.it, accedere alla sezione "Scrivania Digitale" e selezionare "Formazione Continua". Accedendo alla piattaforma il Consulente potrà visionare i vari eventi formativi organizzati a livello nazionale, iscriversi, controllare i crediti maturati e, inoltre, caricare gli attestati di partecipazione per corsi e-learning svolti a partire dal 1° gennaio 2019.
Informiamo inoltre che, sul sito dell’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, www.consulentidellavoro.it, è disponibile il servizio “Diciottominuti – uno sguardo sull’attualità”, appuntamento di informazione e approfondimento con gli esperti che si possono seguire anche sulle pagine Facebook e Instagram Consulenti del Lavoro e anche in webcast che danno diritto a 1 credito formativo.
Dichiarazioni dell’iscritto e verifiche del Consiglio Provinciale Art.20
Entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio formativo (entro il prossimo 28 febbraio 2021) ogni
Consulente è tenuto a verificare che, dall’apposita piattaforma informatica, risulti la propria regolarità ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo.
Solo nel caso in cui rilevi che i propri crediti maturati risultino in misura inferiore a quella prevista (32 crediti formativi complessivi, di cui soltanto 3 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico), il Consulente del Lavoro deve presentare al Consiglio Provinciale una dichiarazione che attesti la formazione continua svolta in conformità al Regolamento vigente.
Entro lo stesso termine il Consulente che intende avvalersi della facoltà di beneficiare di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) crediti da recuperare nei primi sei mesi del biennio successivo, dovrà presentare al Consiglio Provinciale idonea richiesta.
In caso di mancata ricezione della dichiarazione di cui art. 20 comma 1 del Regolamento il Consiglio Provinciale diffida il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 giorni.
La violazione dell’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce un illecito disciplinare è infatti, uno specifico e fondamentale dovere, la cui omissione, totale o parziale, porterà alla comminazione di sanzioni disciplinari.